Cancel.Cons. Elezioni 2018

Prot 58 – Ele­zio­ni 2018 – Avvio Cam­pa­gna infor­ma­ti­va – dirit­to di opzione


COMUNICATO STAMPA
Elet­to­ri tem­po­ra­nea­men­te all’estero.
Gli elet­to­ri ita­lia­ni che per moti­vi di lavo­ro, stu­dio o cure medi­che si tro­va­no tem­po­ra­nea­men­te all’estero per un perio­do di alme­no tre mesi nel qua­le rica­de la data di svol­gi­men­to del­le ele­zio­ni per il rin­no­vo del Par­la­men­to, non­ché i fami­lia­ri con loro con­vi­ven­ti, potran­no par­te­ci­pa­re al voto per cor­ri­spon­den­za orga­niz­za­to dagli uffi­ci con­so­la­ri ita­lia­ni (leg­ge 459 del 27 dicem­bre 2001, com­ma 1 dell’art. 4-bis), rice­ven­do la sche­da al loro indi­riz­zo all’estero.
Per par­te­ci­pa­re al voto all’estero, tali elet­to­ri dovran­no –entro il 31 gen­na­io 2018 – far per­ve­ni­re AL COMUNE d’iscrizione nel­le liste elettoraliun’apposita opzio­ne. E’ pos­si­bi­le la revo­ca del­la stes­sa opzio­neen­tro lo stes­so ter­mi­ne. Si ricor­da che l’opzione è vali­da solo per il voto cui si rife­ri­sce (ovve­ro, in que­sto caso, per le vota­zio­ni del 4 mar­zo 2018).
L’opzione (fac-simi­le qui repe­ri­bi­le) può esse­re invia­ta per posta, tele­fax, posta elet­tro­ni­ca anche non cer­ti­fi­ca­ta, oppu­re fat­ta per­ve­ni­re a mano al Comu­ne anche da per­so­na diver­sa dall’interessato.
La dichia­ra­zio­ne di opzio­ne, redat­ta su car­ta libe­ra e obbli­ga­to­ria­men­te cor­re­da­ta di copia di docu­men­to d’identità vali­do dell’elettore, deve in ogni caso con­te­ne­re l’indirizzo posta­le este­ro cui va invia­to il pli­co elet­to­ra­le, l’indicazione dell’Ufficio con­so­la­re com­pe­ten­te per ter­ri­to­rio e una dichia­ra­zio­ne atte­stan­te il pos­ses­so dei requi­si­ti per l’ammissione al voto per cor­ri­spon­den­za (vale a dire che ci si tro­va- per moti­vi di lavo­ro, stu­dio o cure medi­che – in un Pae­se este­ro in cui non si è ana­gra­fi­ca­men­te resi­den­ti­per un perio­do di alme­no tre mesi nel­qua­le rica­de la data di svol­gi­men­to del­le con­sul­ta­zio­ni; oppu­re, che si è fami­lia­re con­vi­ven­te di un cit­ta­di­no che si tro­va nel­le pre­det­te condizioni).
La dichia­ra­zio­ne va resa ai sen­si degli arti­co­li 46 e 47 del decre­to del Pre­si­den­te del­la Repub­bli­ca del 28 dicem­bre 2000, n. 445 (testo uni­co del­le dispo­si­zio­ni legi­sla­ti­ve e rego­la­men­ta­ri in mate­ria di docu­men­ta­zio­ne ammi­ni­stra­ti­va), dichia­ran­do­si con­sa­pe­vo­li del­le con­se­guen­ze pena­li in caso di dichia­ra­zio­ni men­da­ci (art. 76 del cita­to DPR 445/2000).

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