Si informa che la Repubblica ellenica ha ratificato la Convenzione firmata ad Atene il 15 settembre 1977 relativa alla dispensa dalla legalizzazione per taluni atti e documenti.
Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, detta Convenzione entrerà in vigore per la Repubblica Ellenica il 1 giugno 2014.
Come noto, tale Convenzione, ratificata dall’Italia con Legge del 25 maggio 1981, n. 386 ed entrata in vigore il 1 marzo 1982, stabilisce l’esenzione dalla legalizzazione o formalità equivalente (purché siano datati e muniti di firma, o timbro dell’autorità che li ha rilasciati), di tutti gli atti e documenti che riguardano lo stato civile, la capacità o la situazione familiare delle persone fisiche, la loro nazionalità, il loro domicilio o la loro residenza (articolo 2) e tutti gli atti e documenti necessari per la celebrazione del matrimonio o per la formazione di un atto di stato civile.
Stante quanto sopra a decorrere dal 1 giugno 2014 tutti gli atti di stato civile formati in Grecia da far valere in Italia e quelli formati in Italia da far valere in Grecia NON hanno più bisogno dell’apposizione dell’”apostille”.
Permane la necessità della traduzione dell’atto.
Ambasciata Italia – Cancelleria consolare – Atene
AVVISO
Si informa che la Repubblica ellenica ha ratificato la Convenzione firmata ad Atene il 15 settembre 1977 relativa alla dispensa dalla legalizzazione per taluni atti e documenti.
Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, detta Convenzione entrerà in vigore per la Repubblica Ellenica il 1 giugno 2014.
Come noto, tale Convenzione, ratificata dall’Italia con Legge del 25 maggio 1981, n. 386 ed entrata in vigore il 1 marzo 1982, stabilisce l’esenzione dalla legalizzazione o formalità equivalente (purché siano datati e muniti di firma, o timbro dell’autorità che li ha rilasciati), di tutti gli atti e documenti che riguardano lo stato civile, la capacità o la situazione familiare delle persone fisiche, la loro nazionalità, il loro domicilio o la loro residenza (articolo 2) e tutti gli atti e documenti necessari per la celebrazione del matrimonio o per la formazione di un atto di stato civile.
Stante quanto sopra a decorrere dal 1 giugno 2014 tutti gli atti di stato civile formati in Grecia da far valere in Italia e quelli formati in Italia da far valere in Grecia NON hanno più bisogno dell’apposizione dell’”apostille”.
Permane la necessità della traduzione dell’atto.