Ambasciata d’Italia-Atene

Amba­scia­ta Ita­lia – Can­cel­le­ria con­so­la­re – Atene
AVVISO

Si infor­ma che la Repub­bli­ca elle­ni­ca ha rati­fi­ca­to la Con­ven­zio­ne fir­ma­ta ad Ate­ne il 15 set­tem­bre 1977 rela­ti­va alla dispen­sa dal­la lega­liz­za­zio­ne per talu­ni atti e documenti.
Con­for­me­men­te all’articolo 7, para­gra­fo 2, det­ta Con­ven­zio­ne entre­rà in vigo­re per la Repub­bli­ca Elle­ni­ca il 1 giu­gno 2014.
Come noto, tale Con­ven­zio­ne, rati­fi­ca­ta dall’Italia con Leg­ge del 25 mag­gio 1981, n. 386 ed entra­ta in vigo­re il 1 mar­zo 1982, sta­bi­li­sce l’esenzione dal­la lega­liz­za­zio­ne o for­ma­li­tà equi­va­len­te (pur­ché sia­no data­ti e muni­ti di fir­ma, o tim­bro dell’autorità che li ha rila­scia­ti), di tut­ti gli atti e docu­men­ti che riguar­da­no lo sta­to civi­le, la capa­ci­tà o la situa­zio­ne fami­lia­re del­le per­so­ne fisi­che, la loro nazio­na­li­tà, il loro domi­ci­lio o la loro resi­den­za (arti­co­lo 2) e tut­ti gli atti e docu­men­ti neces­sa­ri per la cele­bra­zio­ne del matri­mo­nio o per la for­ma­zio­ne di un atto di sta­to civile.

Stan­te quan­to sopra a decor­re­re dal 1 giu­gno 2014 tut­ti gli atti di sta­to civi­le for­ma­ti in Gre­cia da far vale­re in Ita­lia e quel­li for­ma­ti in Ita­lia da far vale­re in Gre­cia NON han­no più biso­gno dell’apposizione dell’”apostille”.

Per­ma­ne la neces­si­tà del­la tra­du­zio­ne dell’atto.

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